Ordinanza Commissariale N°: 517/2025
Commissario Prefettizio: GIULIANA PERROTTA
OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CON
CONTENUTO ALCOLICO E DI VENDITA ED ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI
VETRO ED IN LATTINA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLO STADIO
COMUNALE.
Atteso che a partire dal mese di settembre 2025 si svolgeranno presso lo stadio comunale
“Partenio-Lombardi” gli incontri di calcio relativi al campionato di serie B anno 2025/2026 alla
presenza del pubblico;
Ritenuto necessario attuare misure di prevenzione, anche alla luce delle linee comportamentali
disposte dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e emerse in sede di tavolo tecnico
tenuto presso la Questura di Avellino, atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si terranno all’interno dello
stadio comunale “Partenio-Lombardi”, nonché a prevenire possibili e concrete occasioni di
violenza o atti vandalici;
Ritenuto, pertanto, che occorre adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare
la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in
occasione delle partite di calcio, coerentemente alle linee comportamentali di cui sopra;
Viste le precedenti ordinanze con le quali veniva disposto, in occasione di tutte le partite a
disputarsi presso lo stadio “Partenio-Lombardi” ed in occasione di tutti gli ulteriori incontri di
calcio, il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché di bevande in
bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e
sino ad un’ora dopo la conclusione, anche da consegnarsi il loco o per asporto, per tutti gli esercizi
di somministrazione e circoli privati nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure
ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via
Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa, nonché ai punti ristoro eventualmente aperti
all’interno dello Stadio;
Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 9 ed 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii;
O R D I N A
Per quanto in premessa riportato, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio
“Partenio-Lombardi” nella stagione calcistica 2025/2026, il divieto assoluto di vendita di
bevande alcooliche nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in
bottiglie di vetro ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva
alla fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, fatta eccezione per la sola
somministrazione al tavolo o al banco, a tutti gli esercizi e circoli, nonché agli esercenti in
forma ambulante, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via
De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via
Scandone, Via Don Giovanni Festa. nonché ai punti ristoro eventualmente aperti all’interno
dello Stadio;
DISPONE
La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.
Alle Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva
competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.
Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24/1171981 n. 689. In caso di
secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra,
anche alla sospensione dell’autorizzazione a norma di legge.
La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e
diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché
trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei
Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comado della Polizia
Municipale
AVVISA
che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente
provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge;

