IL SINDACO
PREMESSO
che il fenomeno del degrado urbano, manifestandosi attraverso comportamenti e situazioni che compromettono il decoro degli spazi pubblici, incide in modo significativo sulla qualità della vita cittadina e sulla percezione di sicurezza della Comunità;
RITENUTO
che l’area ricompresa tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Libertà rappresenta uno spazio di importanza primaria per la vivibilità complessiva della Città di Avellino, ponendosi come zona di riferimento centrale per i cittadini, oltre che luogo di aggregazione e di occasioni ricreative, soprattutto nel periodo estivo;
che l’attuale situazione non ne consente la piena e sicura fruibilità da parte della cittadinanza, anche per una frequentazione, soprattutto in determinate fasce orarie, non sempre ordinata e civile;
che, in particolare, la circolazione incontrollata di velocipedi espone a grave rischio pedoni e frequentatori, in particolare nei periodi dell’anno e negli orari in cui vi è un notevole affollamento dell’area, con la presenza di molti bambini e nuclei familiari in genere;
che, inoltre, l’occupazione indiscriminata di tali spazi da parte di esercenti il commercio ambulante, anche con la somministrazione di bevande ed alimenti senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie, rappresenta un fenomeno di disordine e di degrado, agevolando tra l’altro l’esercizio di attività economiche non sempre autorizzate e regolari, con grave pregiudizio anche per i commercianti della zona;
che il fenomeno del degrado urbano si manifesta anche attraverso comportamenti e situazioni, quale l’utilizzo improprio di strumenti di gioco (pallone, pistole ad acque, ecc.), che compromettono non solo il decoro degli spazi pubblici e la salvaguardia di edifici aventi rilevante valore storico ed architettonico, ma rappresentano anche un rischio per l’incolumità fisica dei passanti ed una turbativa per la quiete ed il normale riposo delle persone;
Comune di Avellino
CONSIDERATO
che la circolazione dei velocipedi è disciplinata dall’art. 182 Codice della Strada che al comma 4 prevede espressamente che “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza” e che il disciplinare della ZTL CORSO VITTORIO EMANUELE, approvato con Ordinanza Dirigenziale n. 457 del 1 agosto 2025, al punto 11, richiamando la disciplina del Codice della Strada per la circolazione dei velocipedi, ne prevede la circolazione a passo d’uomo;
che tali condizioni della circolazione, per come verificato dalla locale Polizia Municipale, anche a seguito di ripetute segnalazioni dei cittadini, si verificano senz’altro nel periodo estivo ed in particolare a partire dalle ore 18:00 nonché nei giorni festivi per tutto l’arco della giornata;
che a seguito delle modifiche introdotte nell’anno 2024 al Codice della Strada, sono equiparate ai velocipedi le sole bici a pedalata assistita (con motore funzionante solo mentre si pedala e con potenza massima di 250W ed assistenza sino a 25 km/h) mentre negli altri casi le bici cosiddette elettriche sono considerate un vero e proprio ciclomotore;
che una nuova disciplina è stata introdotta anche per i monopattini elettrici, per i quali è stata prevista dal 16 maggio 2026 l’obbligo di un contrassegno adesivo identificativo, l’obbligo del casco per tutti e la polizza assicurativa RC;
CONSIDERATO ALTRESI’
che pervengono frequentemente segnalazioni da parte dei cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare l’area interessata per giochi col pallone che determinano pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l’integrità del patrimonio pubblico e privato, con disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;
che tali condotte in aree non appositamente destinate, oltre a sfociare talora in incresciosi episodi di lesioni personali, rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali dei cittadini, impedendo l’utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;
che appare necessario, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, predisporre strumenti per scoraggiare l’utilizzo delle aree interessate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano, scongiurando gravi pericoli per l’incolumità delle persone;
RITENUTO
che, al fine di contemperare le esigenze di attività commerciali con la decorosa fruibilità da parte dei cittadini della zona interessata, si ritiene di individuare e regolamentare spazi ed aree pubbliche su cui poter autorizzare lo svolgimento di attività commerciali itineranti;
che tale esigenza risulta particolarmente avvertita durante il periodo estivo ed in occasione delle festività, destinando appositi spazi sui quali è consentito, in maniera prevalente e con una certa continuità, il commercio itinerante per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza, nonché per il rispetto delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore storico, artistico ed ambientale;
RITENUTO urgente ed inderogabile adottare tutti i provvedimenti atti a superare situazioni di incuria e degrado del territorio e dell’ambiente, nonchè di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, e garantire una ordinata convivenza civile, al fine di evitare i sopra descritti fenomeni;
RILEVATA la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per i cittadini e per coloro che frequentano la predetta area, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
RILEVATO altresì che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 comma 5, adottare ordinanze contingibili e urgenti “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”;
RITENUTO che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;
VISTI
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonchè prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;
il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;
il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24 maggio 2019;
Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, fermi restando: i generali obblighi di rispetto delle regole comportamentali previste dal soprarichiamato Regolamento di Polizia Urbana, improntate sempre al rispetto delle persone e dell’ambiente e ad assicurare la quiete e la tranquillità delle persone;
Comune di Avellino
ORDINA dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ed in via sperimentale, nell’area ricompresa tra il Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Libertà,
il divieto assoluto di circolazione delle bici elettriche, dotate di motore con potenza superiore ai 250 W e con velocità superiore ai 25 km/h equiparate ai ciclomotori;
nei giorni festivi e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni feriali è vietata la circolazione di tutti i velocipedi (biciclette, biciclette a pedalata assistita, monopattini), con obbligo di condurli esclusivamente a mano;
è vietata qualsiasi attività di commercio in forma itinerante, destinando appositi spazi alla Via De Conciliis che verranno idoneamente individuati;
è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento nonché lo svolgimento di quei giochi o sport individuali o collettivi che, mediante l’utilizzo e/o il lancio di oggetti, possano arrecare molestie o mettere in pericolo l’incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato,
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00 e con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.
Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall’art. 13 legge 689/81.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Sindaco
Nello Pizza


