Il Sindaco Nello Pizza
Premesso che
– in città, sul sedime delle vie, dei cortili, delle piazze, del verde durante le operazioni di cura del verde e pulizia della città si riscontra frequentemente l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni dei propri animali e l’imbrattamento delle stesse e degli arredi;
– la permanenza delle deiezioni solide e liquide sulle aree pubbliche e aperte al pubblico determina condizioni di degrado urbano, compromette il decoro cittadino, favorisce il deterioramento degli elementi di arredo urbano, delle pavimentazioni e delle alberature, oltre a pregiudicare le ordinarie condizioni di pulizia e fruibilità degli spazi pubblici da parte della collettività;
– i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
– il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
– i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni solide e liquide le strade, i marciapiedi, gli arredi, i giochi, gli elementi della pubblica illuminazione ed ogni altro spazio e manufatto pubblico;
– la diluizione delle deiezioni liquide mediante acqua costituisce una misura semplice, proporzionata e idonea a ridurre gli effetti di imbrattamento, gli odori persistenti e l’azione aggressiva delle urine sulle superfici pavimentate, sugli elementi di arredo urbano e sulle essenze vegetali, contribuendo alla tutela del decoro urbano, del patrimonio comunale e del verde pubblico;
– è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di una bottiglia d’acqua per la diluizione delle deiezioni liquide e depositare le medesime deiezioni negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
– non è permesso danneggiare alberi, siepi e aiuole arredo urbano ed ogni altro bene pubblico.
Considerato che l’efficace attuazione del Regolamento comunale richiede l’individuazione di modalità operative uniformi per la conduzione degli animali d’affezione e per la gestione delle deiezioni canine, al fine di agevolare l’attività di vigilanza e assicurare comportamenti omogenei sull’intero territorio comunale.
Ritenuto che è necessario ribadire, specificare e disciplinare le modalità applicative delle disposizioni già previste dal “Regolamento del verde pubblico e privato”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 17 novembre 2023, disciplinando altresì i comportamenti cui devono attenersi i proprietari, detentori e accompagnatori degli animali d’affezione durante la conduzione degli stessi negli spazi pubblici o aperti al pubblico.
Ritenuto altresì che le disposizioni contenute nella presente ordinanza non introducono autonome prescrizioni regolamentari, ma sono finalizzate a specificare le modalità applicative degli obblighi già previsti dal Regolamento comunale del Verde, al fine di assicurarne un’efficace, uniforme e concreta osservanza da parte dei proprietari e detentori di animali d’affezione.
Considerato che gli artt. 32 e 33 del Regolamento del Verde disciplinano gli obblighi di corretta conduzione degli animali d’affezione e la tutela delle aree verdi pubbliche, mentre gli artt. 46 e 47 disciplinano la vigilanza e il sistema sanzionatorio.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 del T.U.E.L.;
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Quadro n. 281/1991 e ss.mm.ii. in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
Vista la Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3 e il succ. “Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1”;
Visto l’art. 672 e 727 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
Visto la Legge n 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
Visto l’art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”;
Visto il “Regolamento del verde pubblico e privato” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/2023 del 17.11.2023, artt. 32, 33, 46, 47.
ORDINA
a tutti i proprietari e/o conduttori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade, marciapiedi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico, nelle aiuole e rotonde stradali:
1. di impedire ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi, aiuole, fiori e qualsiasi bene pubblico;
2. che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, anche se hanno ricevuto un addestramento “alla convivenza” con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso; sono fatte salve dal presente divieto le pubbliche perimetrate fisicamente, destinate e/o individuate planimetricamente per la ricreazione canina e dei rispettivi conduttori;
3. di impedire che gli animali sporchino o imbrattino con deiezioni solide e liquide le strade, i marciapiedi, gli arredi, i giochi, gli elementi della pubblica illuminazione, le aiuole, i cespugli, gli alberi ed ogni altro spazio e manufatto pubblico, nonché a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati;
4. di provvedere all’immediata rimozione delle eventuali deiezioni solide lasciate dall’animale e provvedendo altresì, mediante il versamento di una quantità d’acqua sufficiente, alla diluizione delle deiezioni liquide emesse dall’animale sulle superfici pavimentate, sugli elementi di arredo urbano e nelle altre aree pubbliche interessate, al fine di ridurne gli effetti di imbrattamento, gli odori persistenti e gli effetti potenzialmente dannosi sui manufatti e sul patrimonio vegetale;
5. di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di un idoneo contenitore d’acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;
6. il divieto di utilizzare detergenti per la diluizione delle deiezioni liquide sulle superfici permeabili (aiuole e piante);
7. di esibire, su richiesta degli organi di vigilanza competenti, della Polizia Locale, delle Forze di Polizia, nonché delle Guardie Zoofile o Ambientali riconosciute dalla normativa vigente e convenzionate con il Comune, gli strumenti di raccolta e pulizia;
8. di depositare le deiezioni solide raccolte nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio comunale, ovvero, in caso di assenza nei normali cestini portarifiuti;
9. di avere con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l’incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o altre autorità competenti;
10. il divieto di condurre un cane nell’immediata pertinenza delle attrezzature ludiche per bambini o nelle aree chiaramente destinate al gioco dei bambini e nelle aree destinate ad attività ginniche, anche se non segnalate ma che siano chiaramente destinate a tali utilizzi dalla presenza di giochi e attrezzature fisse o mobili;
11. il divieto di consentire lo scavo di buche e/o l’asportazione di materiale in aiuole o aree verdi;
12. che seppur consentito l’accesso degli animali d’affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, questo non è consentito agli animali per i quali l’Autorità sanitaria competente abbia disposto limitazioni o divieti di movimentazione o permanenza in luoghi pubblici in ragione di malattie infettive, diffusive o infestazioni parassitarie;
13. di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola, nelle aree di sgambamento riservate e recintate;
14. di evitare l’ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro.
SANZIONI
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 125,00. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento del Verde per le violazioni già disciplinate dal medesimo, qualora più specifiche. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di disabilità impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine ed alla pulizia delle stesse. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio. Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia e le sanzioni previste dal “Regolamento del verde pubblico e privato” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/2023 del 17.11.2023.
DISPONE
Inoltre,
– che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale e Guardie Zoofile e Guardie Ambientali riconosciute ai sensi della normativa vigente e convenzionate con il Comune (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale o amministrativo);
– che la presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente provvedimento in merito;
– che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
· alla Prefettura di Avellino;
· al Comando della Polizia Locale;
· al Comando della Stazione dei Carabinieri di Avellino;
· alla Polizia di Stato
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.


