IL SINDACO
PREMESSO
che pervengono all’Amministrazione comunale, in particolar modo nel periodo estivo,
numerose segnalazioni, istanze ed esposti formali da parte dei cittadini residenti,
concernenti il reiterato disturbo del riposo e della quiete pubblica provocato da
schiamazzi, intrattenimenti musicali, emissioni sonore e altri fenomeni di
inquinamento acustico connessi alla significativa presenza di pubblici esercizi e
attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree maggiormente
interessate dai flussi di aggregazione;
che, sulla base delle segnalazioni e degli elementi istruttori acquisiti, la principale
fonte di disturbo nelle aree interessate è riconducibile allo svolgimento, presso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di eventi musicali, attività di
intrattenimento e iniziative di pubblico spettacolo, nonché al rumore antropico
prodotto dalla concentrazione e dalla prolungata permanenza, negli spazi pubblici e
nelle relative pertinenze, di avventori e frequentatori richiamati dalle predette
attività;
che, in alcune delle aree interessate, sono stati altresì segnalati episodi e
comportamenti riconducibili al consumo eccessivo di bevande alcoliche, i cui effetti si
manifestano prevalentemente nelle ore serali e notturne, con particolare incidenza
nelle zone caratterizzate da una maggiore concentrazione di avventori e dalla
presenza del fenomeno comunemente definito “movida”;
che la presenza, nelle predette aree, di numerosi esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande favorisce il ricorso all’acquisto per asporto, in particolare di
bevande alcoliche, successivamente consumate negli spazi pubblici e nelle aree
limitrofe, contribuendo alla formazione di assembramenti, all’incremento del rumore
antropico e al verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la quiete pubblica, il decoro
urbano e la sicurezza;
CONSIDERATO
che in tali aree i fenomeni connessi alla cosiddetta “movida”, frequentemente
accompagnati da un significativo consumo di bevande alcoliche, assumono
particolare intensità nelle ore notturne, determinando condizioni di persistente
disturbo della quiete pubblica e della vivibilità urbana e rendendo particolarmente
gravosa l’attività di prevenzione e controllo demandata alla Polizia Locale e alle Forze
dell’Ordine, in ragione dell’elevata affluenza di persone concentrata in spazi e fasce
orarie circoscritti;
che, durante la stagione estiva, le emissioni sonore prodotte nelle ore serali e
notturne incidono con maggiore intensità sulla qualità della vita dei residenti, in
quanto la necessità di aerare gli ambienti domestici mediante l’apertura delle finestre
determina una riduzione dell’isolamento acustico delle abitazioni e,
conseguentemente, una maggiore esposizione ai rumori provenienti dall’esterno;
VALUTATO
che è necessario adottare misure preventive idonee a garantire la tutela della quiete
pubblica e privata, nonché il diritto al riposo dei residenti, contemperando tali
esigenze con il legittimo esercizio delle attività economiche e di intrattenimento;
che le principali fonti di disturbo sono riconducibili agli intrattenimenti musicali
nonché al rumore antropico derivante dall’assembramento delle persone, rendendosi
pertanto necessario delimitare l’ambito territoriale di applicazione del presente
provvedimento, ricomprendendo le aree caratterizzate dalla maggiore concentrazione
di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito individuate:
- Centro Storico,
- Corso Vittorio Emanuele II,
- Via De Conciliis,
- Via Tuoro Cappuccini e Via Scandone,
- Via Fariello (Autostazione AIR);
CONSIDERATO
che ai sensi dell’articolo 50 il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e
del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso
particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici
eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,
nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre con
ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché
limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle
attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il
consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici;
DATO ATTO
che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità,
adeguatezza e non discriminazione, in quanto introduce limitazioni circoscritte sotto
il profilo territoriale e temporale, strettamente necessarie al perseguimento
dell’interesse pubblico alla tutela della quiete pubblica e privata, contemperando tale
esigenza con la libertà di iniziativa economica e con il regolare svolgimento delle
attività commerciali e di intrattenimento;
VISTI, in particolare:
l’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”;
il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno” e successive circolari esplicative;
il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
il D. Lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 20061123/CE”, relativa ai servizi nel
mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di
iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati
alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di
interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non
discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben
individuati nell’art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “all’ordine pubblico,
alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza
stradale …(omissis)…., alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano …
(omissis)…., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale”;
l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e il
successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore, che vietano le emissioni acustiche eccedenti i limiti nelle fasce
notturne negli ambienti abitativi;
VISTA altresì,
la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n.
14209 con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno
subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni,
prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati;
la sentenza n. 604/2025 pubblicata il 20/01/2025 con la quale il Tribunale di Napoli, X
sezione civile, ha condannato il Comune di Napoli “a far cessare le immissioni di
rumore nella proprietà degli attori provenienti da piazza Vincenzo Bellini e zone
limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la
soglia della normale tollerabilità (…)” e ha condannato, altresì, il comune al
risarcimento dei danni in favore degli attori;
PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA
INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di
vicinato autorizzati alla vendita di bevande e alle attività artigianali con vendita per
asporto ricadenti nelle aree individuate nel presente provvedimento, il rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio on-line e fino al 31 luglio 2026
- Dal lunedì al giovedì, a partire dalle ore 00:00, è fatto divieto:
o di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche;
o di svolgere intrattenimenti musicali, sia all’interno sia nelle pertinenze
esterne degli esercizi. - Il venerdì e il sabato, a partire dalle ore 01:00, è fatto divieto:
o di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche;
o di svolgere intrattenimenti musicali, sia all’interno sia nelle pertinenze
esterne degli esercizi. - La domenica, a partire dalle ore 00:30, è fatto divieto:
o di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche;
o di svolgere intrattenimenti musicali, sia all’interno sia nelle pertinenze
esterne degli esercizi.
b) A decorrere dal 1 agosto e fino al 31 agosto 2026: - Dal lunedì alla domenica, a partire dalle ore 01:00, è fatto divieto:
o di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche;
o di svolgere intrattenimenti musicali, sia all’interno sia nelle pertinenze
esterne degli esercizi.
ORDINA, INOLTRE
-dalle ore 20:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie
distribuzioni di vendita;
-dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda,
alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con
divieto assoluto di uso di vetro e lattine anche a mezzi di distributori
automatici.
Resta fermo l’obbligo, per tutte le attività interessate nonché per gli artisti di strada,
di rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare gli orari e le prescrizioni
contenute nel presente provvedimento ovvero di adottare ulteriori limitazioni, anche
riferite a singoli esercizi, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di
ordine pubblico, sicurezza urbana, tutela della salute o della quiete pubblica.
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di autorizzare, in via
eccezionale e previa motivata istanza, specifiche manifestazioni o intrattenimenti
musicali in deroga agli orari stabiliti dal presente provvedimento, nel rispetto della
normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
La presente ordinanza viene derogata, esclusivamente per il rispetto dei limiti di
emissione sonore, solo per le manifestazioni promosse o realizzate direttamente
dall’Amministrazione Comunale.
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in caso di reiterata violazione
nell’arco del medesimo anno solare, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è
disposta la sospensione dell’attività da uno a sette giorni, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
INFORMA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il
presente provvedimento:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica;
DISPONE
la revoca delle precedenti ordinanze riguardanti la movida e di tutti i provvedimenti
in contrasto con la presente ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti, di
osservare e far osservare la presente Ordinanza.
DISPONE
che la presente ordinanza venga: - pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale;
- trasmessa alla Prefettura, alla Locale stazione dei Carabinieri e al Comando della
Polizia Locale per quanto di competenza; - All’ARPA Campania;
- trasmessa a mezzo stampa per la massima diffusione.
- IL SINDACO
Avv. Nello Pizza


